RISPOSTA: Il quesito proposto si può così esemplificare: le lavorazioni cui sono sottoposti materiali di origine di paesi terzi, non legati da accordi tariffari con l’Unione europea, consentono che al prodotto ottenuto possa essere conferita l’origine Italia?
Nell’ipotesi in esame sono importati da paesi terzi materiali classificati alla V.D. 90328900 con un valore accertato in dogana al momento dell’importazione di euro 93,55, che rappresenta il 33,41% del valore del prodotto, ottenuto a seguito di una serie di lavorazioni, classificato alla V.D. 84714900 del valore di euro 280,00.
Ritengo che al prodotto finale possa essere conferita l’origine Italia, perché, a mio avviso, risultano soddisfatte le condizioni dettate dall’art. 24 del Reg. (CE) n. 2913/1992.
In particolare, fermo restando che i materiali – ribadisco – non sono di origine di paesi con i quali esistono accordi preferenziali con l’Unione europea e quindi materiali terzi tout court, si osserva che:
l’ultima lavorazione è avvenuta in Italia;
è tale da essere considerata sostanziale, perché il prodotto ottenuto ha composizione e proprietà specifiche e peculiarità distinte rispetto a quelle dei materiali terzi impiegati;
è stata eseguita presso un’impresa attrezzata allo scopo;
ha determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo, che è stato classificato in una voce doganale diversa da quella dei materiali utilizzati.
In alternativa, essendo i materiali di origine terza, può essere presa in considerazione la condizione del valore, per conferire al prodotto finale l’origine preferenziale Italia ed essere commercializzato con tale requisito. Per applicare la regola del valore ai fini dell’acquisizione dell’origine preferenziale da parte del prodotto finale è necessario che il valore di tutti i materiali terzi utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Per prezzo franco fabbrica si intende il prezzo all’uscita dello stabilimento del prodotto finito, dedotta da esso qualsiasi tassa interna che è o può essere restituita al momento dell’esportazione. E’ opportuno, ad ogni buon fine, verificare la percentuale del valore, ipotizzata nell’esempio del 40%, perché essa varia a seconda degli accordi, che è necessario consultare caso per caso.
Pertanto, se l’esposizione delle considerazioni risulta corretta, al prodotto finito può essere conferita l’origine Italia e con tale indicazione essere commercializzato. Tuttavia, per determinare con certezza l’origine, si può far ricorso all’istituto dell’informazione vincolante dell’origine (IVO), disciplinata dagli artt. 5 e seguenti del Reg. (CE) n. 2454/1993, da chiedere secondo modalità stabilite all’Agenzia delle Dogane.
Fonte:LombardiaPoint Milano
C.C.I.A.A Milano